Articolo 119 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 118Articolo 120
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1 gennaio 1934
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7 settembre 1949
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31 maggio 1967
Art. 119.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 GIUGNO 1953, N. 492, COME MODIFICATO DALLA L. 28 APRILE 1967, N. 263))
Entrata in vigore il 31 maggio 1967
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