Articolo 37 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 36Articolo 38
Versione
1 gennaio 1934
Art. 37.

Il trattario che paga l'assegno bancario puo' esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal portatore.

Il portatore non puo' rifiutare un pagamento parziale.

In caso di pagamento parziale, il trattario puo' esigere che ne sia fatta menzione sull'assegno bancario e gliene sia data quietanza.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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