Articolo 56 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 55Articolo 57
Versione
1 gennaio 1934
Art. 56.

L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione, ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, puo', con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi imponendo idonea cauzione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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