Articolo 25 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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1 gennaio 1934
Art. 25.

La persona contro la quale sia promossa azione in virtu' dell'assegno bancario, non puo' opporre al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali col traente o con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando l'assegno bancario, abbia agito scientemente a danno del debitore.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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