Articolo 65 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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1 gennaio 1934
Art. 65.

I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.

L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore dell'assegno bancario.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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