Articolo 51 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 50Articolo 52
Versione
1 gennaio 1934
Art. 51.

Chi ha pagato l'assegno bancario puo' ripetere dai suoi garanti:

1° la somma integrale sborsata;

2° gli interessi sulla somma calcolati al tasso legale dal giorno del disborso;

3° le spese sostenute.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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