Articolo 38 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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1 gennaio 1934
Art. 38.

Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata e' tenuto ad accertare la regolare continuita' delle girate, ma non a verificare l'autenticita' delle firme dei giranti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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