Articolo 83 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 82Articolo 84
Versione
1 gennaio 1934
Art. 83.

L'assegno circolare contiene:

1° la denominazione di «assegno circolare» inserita nel contesto del titolo;

2° la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;

3° l'indicazione del prenditore;

4° l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare e' emesso;

5° la sottoscrizione dell'istituto emittente.

Il titolo mancante di alcuno dei suddetti requisiti, non vale come assegno circolare.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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