Articolo 20 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 19Articolo 21
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1 gennaio 1934
Art. 20.

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti all'assegno bancario.

Se la girata e' in bianco, il portatore puo':

1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;

2° girare l'assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata;

3° trasmettere l'assegno bancario a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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