Articolo 17 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 gennaio 1934
Art. 17.

L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa «all'ordine» e' trasferibile mediante girata.

L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola «non all'ordine» o altra equivalente, non puo' essere trasferito che nella forma e con gli effetti della Cessione ordinaria.

La girata puo' essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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