L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa «all'ordine» e' trasferibile mediante girata.
L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola «non all'ordine» o altra equivalente, non puo' essere trasferito che nella forma e con gli effetti della Cessione ordinaria.
La girata puo' essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.