Articolo 87 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 86Articolo 88
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1 gennaio 1934
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22 giugno 2022
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21 febbraio 2026
Art. 87.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 8 GENNAIO 2026, N. 15))
Entrata in vigore il 21 febbraio 2026
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