Articolo 3 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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Versione
1 gennaio 1934
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15 luglio 1935
Art. 3.

((L'assegno bancario e' tratto su di un banchiere. Tuttavia il titolo emesso o pagabile fuori del territorio del Regno o di territori soggetti alla sovranita' italiana e' valido come assegno bancario anche se tratto su persona che non sia banchiere))

L'assegno bancario non puo' essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, e in conformita' di una convenzione espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione.
Entrata in vigore il 15 luglio 1935
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