Articolo 112 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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1 gennaio 1934
Art. 112.

Il girante puo' annullare la girata con una formula di annullamento «cassa per me», «annullo la girata», o altra equivalente, da lui scritta e firmata; ma non puo' apportare sulla girata cancellazioni o abrasioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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