Articolo 24 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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Versione
1 gennaio 1934
Art. 24.

Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di un assegno bancario, il nuovo portatore, cui e' pervenuto l'assegno bancario - sia che si tratti di assegno bancario al portatore, sia che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto al quale il portatore giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nell'articolo 22 - non e' tenuto a consegnarlo se non quando l'abbia acquistato in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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