Articolo 26 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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1 gennaio 1934
Art. 26.

Se alla girata e' apposta la clausola «valuta per incasso», «per incasso», «per procura» od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore puo' esercitare tutti i diritti inerenti all'assegno bancario, ma non puo' girarlo che per procura.

Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacita'.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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