Articolo 49 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 48Articolo 50
Versione
1 gennaio 1934
Art. 49.

Tutte le persone obbligate in virtu' dell'assegno bancario rispondono in solido verso il portatore.

Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari individualmente o congiuntamente e non e' tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligati.

Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato l'assegno bancario.

L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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