Articolo 16 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 gennaio 1934
Art. 16.

Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si esoneri da tale responsabilita' si ha per non scritta.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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