Articolo 15 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 gennaio 1934
Art. 15.

La facolta' generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni, salvo che l'atto di rappresentanza disponga diversamente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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