Articolo 118 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 116 bisArticolo 119
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1 gennaio 1934
Art. 118.

La validita' dell'assegno bancario non e' subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Esso tuttavia se non e' stato regolarmente bollato originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non ha la qualita' di titolo esecutivo.

Il possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagata la relativa penalita'.

La inefficacia, come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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