La validita' dell'assegno bancario non e' subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Esso tuttavia se non e' stato regolarmente bollato originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non ha la qualita' di titolo esecutivo.
Il possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagata la relativa penalita'.
La inefficacia, come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.