Articolo 57 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 56Articolo 58
Versione
1 gennaio 1934
Art. 57.

Nei giudizi, tanto, di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore puo' opporre soltanto le eccezioni di nullita' dell'assegno bancario a termini dell'articolo 2 e quelle non vietate dall'art. 25.

Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.

Puo' anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione.

Se la sospensione fosse stata gia' concessa col decreto indicato nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio decidera' la conferma o la rivocazione del provvedimento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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