Articolo 18 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 17Articolo 19
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1 gennaio 1934
Art. 18.

La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata, si ha per non scritta.

La girata parziale e' nulla.

E' egualmente nulla la girata del trattario.

La girata al portatore vale come girata in bianco.

La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario e' stato tratto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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