Articolo 50 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 49Articolo 51
Versione
1 gennaio 1934
Art. 50.

Il portatore puo' chiedere in via di regresso:

1° l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;

2° gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;

3° le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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