Articolo 41 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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1 gennaio 1934
Art. 41.

L'assegno bancario con sbarramento generale non puo' essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.

Un assegno bancario con sbarramento speciale non puo' essere pagato dal trattario che al banchiere designato, o, se questi e' il trattario, a un suo cliente. Tuttavia il banchiere designato puo' servirsi per l'incasso di altro banchiere.

Un banchiere non puo' acquistare un assegno sbarrato che da un suo cliente o da altro banchiere. Non puo' incassarlo per conto di altre persone tranne le anzidette.

Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non puo' essere pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno per l'incasso a mezzo di una stanza di compensazione.

Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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