Articolo 36 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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1 gennaio 1934
Art. 36.

La morte del traente e la sua incapacita' sopravvenuta dopo l'emissione lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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