Articolo 59 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 58Articolo 60
Versione
1 gennaio 1934
Art. 59.

Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, puo' agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno.

Eguale azione puo' esercitarsi nelle condizioni suddette anche contro i giranti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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