Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, puo' agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno.
Eguale azione puo' esercitarsi nelle condizioni suddette anche contro i giranti.