Articolo 64 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 63Articolo 65
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1 gennaio 1934
Art. 64.

Il protesto, ai sensi dell'articolo 45, puo' essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto del pagamento, scritta e datata sul titolo o sul foglio di allungamento e firmata dal trattario.

Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto.

Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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