Articolo 22 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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1 gennaio 1934
Art. 22.

Il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata e' considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima e' in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco e' seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato l'assegno bancario per effetto della girata in bianco.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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