Articolo 46 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 45Articolo 47
Versione
1 gennaio 1934
Art. 46.

Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.

Se la presentazione e' fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente puo' farsi il primo giorno feriale successivo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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