Articolo 4 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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1 gennaio 1934
Art. 4.

L'assegno bancario non puo' essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta sull'assegno bancario si ha per non scritta.

Ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra equivalente, scritta sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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