Articolo 58 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
Articolo 57Articolo 59
Versione
1 gennaio 1934
Art. 58.

Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu novazione.

Il possessore non puo' esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente, purche' abbia adempiuto le formalita' necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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