Articolo 33 - Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione
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1 gennaio 1934
Art. 33.

Se un assegno bancario e' tratto fra due piazze che hanno calendari diversi, il giorno dell'emissione e' sostituito con quello corrispondente del calendario del luogo di pagamento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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