Art. 5. Controllo della conformita' e presentazione di relazioni 1. Al fine dei controlli sulla conformita' alle prescrizioni di cui all' articolo 3 si applicano i metodi analitici di cui all'allegato al presente decreto.
2. Il controllo del tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina viene effettuato secondo modalita' stabilite, entro il 31 maggio 2002, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, che istituisce il sistema nazionale di controllo della qualita' dei combustibili, tenuto conto della normativa CEN, ove emanata.
3. Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative al tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina esitate sul mercato interno, secondo quanto previsto al comma 2.
4. A partire dal 30 giugno 2002, ed ogni anno entro il 30 giugno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presenta alla Commissione europea la sintesi dei dati sul tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina relativa all'anno civile precedente sulla base dello schema comune che verra' stabilito dalla Commissione europea.
5. Le competenze in materia di controlli, nonche' di raccolta, elaborazione e sintesi dei dati ai fini del presente decreto sono demandate ai soggetti individuati all' articolo 1, commi 3 , 4 e 5 della legge 4 novembre 1997, n. 413 , e all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280 .
Note all'art. 5:
- I commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 della citata legge 4 novembre 1997, n. 413 , sono i seguenti:
"3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine e' effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n. 214, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie , con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti le caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno.
5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare i controlli necessari a verificare l'attendibilita' delle informazioni ricevute dalle raffinerie e dai depositi fiscali. Dei risultati delle verifiche cosi' effettuate l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante una relazione annuale.".
- Il comma 1 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280 , e' il seguente:
"1. La stazione sperimentale per i combustibili provvede al controllo della qualita' delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo.".
2. Il controllo del tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina viene effettuato secondo modalita' stabilite, entro il 31 maggio 2002, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, che istituisce il sistema nazionale di controllo della qualita' dei combustibili, tenuto conto della normativa CEN, ove emanata.
3. Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative al tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina esitate sul mercato interno, secondo quanto previsto al comma 2.
4. A partire dal 30 giugno 2002, ed ogni anno entro il 30 giugno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presenta alla Commissione europea la sintesi dei dati sul tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina relativa all'anno civile precedente sulla base dello schema comune che verra' stabilito dalla Commissione europea.
5. Le competenze in materia di controlli, nonche' di raccolta, elaborazione e sintesi dei dati ai fini del presente decreto sono demandate ai soggetti individuati all' articolo 1, commi 3 , 4 e 5 della legge 4 novembre 1997, n. 413 , e all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280 .
Note all'art. 5:
- I commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 della citata legge 4 novembre 1997, n. 413 , sono i seguenti:
"3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine e' effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n. 214, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie , con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti le caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno.
5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare i controlli necessari a verificare l'attendibilita' delle informazioni ricevute dalle raffinerie e dai depositi fiscali. Dei risultati delle verifiche cosi' effettuate l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante una relazione annuale.".
- Il comma 1 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280 , e' il seguente:
"1. La stazione sperimentale per i combustibili provvede al controllo della qualita' delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo.".