Articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2002, n. 29
Articolo 1Articolo 3
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27 marzo 2002
Art. 2. Definizione 1. Ai fini del presente decreto, si intende per benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 e 2710 00 36.
Entrata in vigore il 27 marzo 2002
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