Articolo 1 del Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 400
Articolo 2
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29 settembre 1981
Art. 1.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 26 GENNAIO 1982, N. 12
Entrata in vigore il 29 settembre 1981
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