Articolo 9 del Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112
Articolo 8Articolo 10
Versione
12 gennaio 1966
Art. 9.
Attribuzioni del presidente del Consiglio nazionale


Il presidente del Consiglio nazionale ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente regolamento o da altre norme.
Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1966