Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1980, n. 750
Articolo 2
Versione
16 novembre 1980
Art. 1. Attribuzioni delle vigilatrici penitenziarie

Le "vigilatrici penitenziarie" hanno le seguenti attribuzioni:
1) custodire e sorvegliare sia di giorno che di notte le detenute ed internate, secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno;
2) eseguire, nei casi consentiti e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, la perquisizione personale sulle detenute ed internate, nonche' controlli sulle persone di sesso femminile ammesse a colloquio negli istituti di prevenzione e di pena;
3) fare rapporto scritto e, in caso di urgenza, riferire subito anche verbalmente alla vigilatrice penitenziaria capo sulle infrazioni disciplinari e su qualsiasi altra irregolarita' comunque rilevata;
4) prestare assistenza alle detenute ed internato durante le traduzioni;
5) adempiere a tutte le disposizioni e agli ordini che, nell'interesse del servizio, sono loro impartiti dal direttore, dalla vigilatrice penitenziaria capo e dalle vigilatrici penitenziarie superiori.
Le vigilatrici penitenziarie di prima nomina seguono, durante il periodo di prova, un corso di formazione professionale della durata di giorni quarantacinque.
Il corso stesso avra' carattere teorico-pratico e vertera' su quanto attiene all'organizzazione penitenziaria, ai rapporti con le detenute ed internate, nonche' alla normativa concernente il rapporto di pubblico impiego con particolare riguardo al personale operaio dello Stato.
Entrata in vigore il 16 novembre 1980
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