Articolo 15 - Convenzione della Legge 27 aprile 1982, n. 286
Articolo 14Articolo 16
Versione
11 giugno 1982
Articolo 15.
Professioni dipendenti

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di inattivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato contraente.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso
dell'anno fiscale considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di
lavoro che non e' residente dell'altro Stato contraente; e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le remunerazioni relative ad attivita' dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Entrata in vigore il 11 giugno 1982