Articolo 2 del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 settembre 2021
>
Versione
21 novembre 2021
Art. 2. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 , dopo l'articolo 9-quinquies, come introdotto dall'articolo 1, e' inserito il seguente:
«Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e ((militari nonche')) i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attivita' lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
2. L'assenza dall'ufficio conseguente ((al mancato possesso)) o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ((. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti)) la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 ((del presente articolo)) agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 , e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai ((commi 1 e 6)) e, in quanto compatibili, quelle di cui ai ((commi 2 e 3)) si applicano anche al magistrato onorario ((e ai giudici popolari)) .
5. ((Il responsabile)) della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, ((e' tenuto)) a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui al ((comma 5)) dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.».
Entrata in vigore il 21 novembre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente