Articolo 3 quater del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
Articolo 3 terArticolo 4
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Art. 3-quater. (Misure urgenti in materia di personale sanitario) 1. Fino al ((31 dicembre 2027)) , agli operatori delle professioni sanitarie di cui all' articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 , appartenenti al personale del comparto sanita', al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilita' di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e all' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.
2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonche' di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

(3)

--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato fino al 31 dicembre 2022.
Entrata in vigore il 1 marzo 2026
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