Articolo 20 del Decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19
Articolo 19Articolo 21
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26 febbraio 1998
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15 gennaio 2004
Art. 20. Norme in tema di patrimonio e di gestione 1. La Societa' di cultura puo' accettare donazioni o eredita' ((, secondo le modalita' previste dall'articolo 473 del codice civile,)) e conseguire legati. Essa ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonche' delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; puo' consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalita'.
Resta riservato alla Societa' di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta.
2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalita' della legge 21 marzo 1958, n. 259 .
3. La Societa' di cultura, in quanto eserciti un'attivita' commerciale, e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2004
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