Art. 20. Norme in tema di patrimonio e di gestione 1. La Societa' di cultura puo' accettare donazioni o eredita' ((, secondo le modalita' previste dall'articolo 473 del codice civile,)) e conseguire legati. Essa ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonche' delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; puo' consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalita'.
Resta riservato alla Societa' di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta.
2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalita' della legge 21 marzo 1958, n. 259 .
3. La Societa' di cultura, in quanto eserciti un'attivita' commerciale, e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.
Resta riservato alla Societa' di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta.
2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalita' della legge 21 marzo 1958, n. 259 .
3. La Societa' di cultura, in quanto eserciti un'attivita' commerciale, e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.