Art. 22. Conservazione dei diritti 1. La Societa' di cultura conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali l'ente originario era titolare. In particolare, la Societa' di cultura conserva il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali spettanti all'ente prima della trasformazione e, in particolare, il contributo gia' previsto dall' articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438 , e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura. La Societa' di cultura continua ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprieta' comunale, o comunque pubblica, da essa utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina dell'imposta sugli spettacoli, i proventi derivanti dalle attivita' e manifestazioni della Societa' di cultura sono assoggettati, ai fini dell'imposta medesima, all'aliquota del 3 per cento.
3. La Societa' di cultura e' ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.
4. Gli Stati, enti od istituti stranieri e le organizzazioni internazionali, proprietari o utenti di padiglioni nell'ambito degli spazi della Societa' di cultura, sono esenti, per tali cespiti, da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio. Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocita' nei confronti di quegli Stati in cui sussistono istituzioni analoghe alla Societa' di cultura. La reciprocita' non e' richiesta quando si tratta di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.
Nota all'art. 22:
- Il testo dell' art. 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438 recante: "Nuovo ordinamento dell'ente autonomo ''La Biennale di Venezia''" cosi' come modificato dall' art. 1 della legge 18 dicembre 1980, n. 866 (Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1980, n. 349) e' il seguente:
"Art. 35. - Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo ''La Biennale di Venezia'', di cui all'art. 5, lettera b), della presente legge e' fissato con decorrenza dall'anno 1980, in lire 6.000 milioni da iscriversi in ragione di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni, rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Nell'anzidetto contributo di lire 6.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera g), n. 4, dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , nonche' quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso art. 45, lettera l), della legge predetta; quello di lire 50 milioni, di cui all' art. 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e quello di lire 160 milioni, di cui all' art. 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081 .
Il contributo di cui al primo comma del presente articolo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.
Con decreto del Ministro per il tesoro, emanato su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo e del Ministro per beni culturali e ambientali, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.
I contributi assegnato dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare dell'ente autonomo ''La Biennale di Venezia''".
2. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina dell'imposta sugli spettacoli, i proventi derivanti dalle attivita' e manifestazioni della Societa' di cultura sono assoggettati, ai fini dell'imposta medesima, all'aliquota del 3 per cento.
3. La Societa' di cultura e' ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.
4. Gli Stati, enti od istituti stranieri e le organizzazioni internazionali, proprietari o utenti di padiglioni nell'ambito degli spazi della Societa' di cultura, sono esenti, per tali cespiti, da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio. Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocita' nei confronti di quegli Stati in cui sussistono istituzioni analoghe alla Societa' di cultura. La reciprocita' non e' richiesta quando si tratta di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.
Nota all'art. 22:
- Il testo dell' art. 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438 recante: "Nuovo ordinamento dell'ente autonomo ''La Biennale di Venezia''" cosi' come modificato dall' art. 1 della legge 18 dicembre 1980, n. 866 (Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1980, n. 349) e' il seguente:
"Art. 35. - Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo ''La Biennale di Venezia'', di cui all'art. 5, lettera b), della presente legge e' fissato con decorrenza dall'anno 1980, in lire 6.000 milioni da iscriversi in ragione di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni, rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Nell'anzidetto contributo di lire 6.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera g), n. 4, dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , nonche' quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso art. 45, lettera l), della legge predetta; quello di lire 50 milioni, di cui all' art. 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e quello di lire 160 milioni, di cui all' art. 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081 .
Il contributo di cui al primo comma del presente articolo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.
Con decreto del Ministro per il tesoro, emanato su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo e del Ministro per beni culturali e ambientali, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.
I contributi assegnato dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare dell'ente autonomo ''La Biennale di Venezia''".