Articolo 16 del Decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19
Articolo 15Articolo 17
Versione
26 febbraio 1998
Art. 16. Svolgimento delle attivita' culturali 1. Le attivita' promosse dalla Societa' di cultura nell'ambito della citta' di Venezia si svolgono negli immobili di sua proprieta' e negli altri edifici allo scopo destinati o da destinare, di proprieta' del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo.
2. Il comune di Venezia provvede a sue spese alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprieta'.
3. La Societa' di cultura puo' svolgere attivita', coerenti con i propri fini, anche al di fuori della citta' di Venezia e nel territorio di altri Paesi, ed anche in collaborazione con altri enti, italiani o di altri Paesi, di elevato prestigio culturale.
4. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura. Tale disposizione non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.
Entrata in vigore il 26 febbraio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente