Art. 16. Svolgimento delle attivita' culturali 1. Le attivita' promosse dalla Societa' di cultura nell'ambito della citta' di Venezia si svolgono negli immobili di sua proprieta' e negli altri edifici allo scopo destinati o da destinare, di proprieta' del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo.
2. Il comune di Venezia provvede a sue spese alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprieta'.
3. La Societa' di cultura puo' svolgere attivita', coerenti con i propri fini, anche al di fuori della citta' di Venezia e nel territorio di altri Paesi, ed anche in collaborazione con altri enti, italiani o di altri Paesi, di elevato prestigio culturale.
4. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura. Tale disposizione non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.
2. Il comune di Venezia provvede a sue spese alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprieta'.
3. La Societa' di cultura puo' svolgere attivita', coerenti con i propri fini, anche al di fuori della citta' di Venezia e nel territorio di altri Paesi, ed anche in collaborazione con altri enti, italiani o di altri Paesi, di elevato prestigio culturale.
4. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura. Tale disposizione non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.