Articolo 3 del Decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19
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26 febbraio 1998
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15 gennaio 2004
Art. 3. Scopi 1. La Societa' di cultura non persegue fini di lucro ed ha lo scopo, assicurando piena liberta' di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attivita' stabili di ricerca, nonche' manifestazioni, sperimentazioni e progetti.
2. La Societa' di cultura agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artisticodocumentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita'.
3. La Societa' di cultura puo' altresi' svolgere attivita' commerciale ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali di cui ai commi 1 e 2. Non e' comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali.
(( 3-bis. La Fondazione, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, puo' altresi' partecipare, con capitale non inferiore al 51%, a societa' di capitali, o promuoverne la costituzione in conformita' agli scopi istituzionali. ))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2004
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