Art. 23. Amministrazione straordinaria 1. L'autorita' vigilante dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della societa' di cultura; b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entita'. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale e' elevata al 50 per cento; c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2; d) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi.
2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonche' il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione; provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarita' e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali.
3. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della societa' di cultura; b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entita'. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale e' elevata al 50 per cento; c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2; d) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi.
2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonche' il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione; provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarita' e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali.
3. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.