Articolo 23 del Decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19
Articolo 22Articolo 24
Versione
26 febbraio 1998
Art. 23. Amministrazione straordinaria 1. L'autorita' vigilante dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della societa' di cultura; b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entita'. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale e' elevata al 50 per cento; c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2; d) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi.
2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonche' il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione; provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarita' e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali.
3. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.
Entrata in vigore il 26 febbraio 1998
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