Art. 9. Consiglio di amministrazione (( 1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da:
a) il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione; b) il Presidente della regione Veneto o un suo delegato; c) il Presidente della provincia di Venezia o un suo delegato; d) componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che conferiscono inizialmente, come singoli o cumulativamente, almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che assicurano un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attivita' della Fondazione non inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali. Fino alla determinazione del valore complessivo dei conferimenti al patrimonio, il conferimento iniziale dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.
2. Il presidente della Fondazione, i delegati di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e i designati di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, sono individuati tra personalita' di profilo culturale particolarmente elevato e con comprovate capacita' organizzative. )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1)) .
4. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, alla Societa' di cultura non puo' in ogni caso essere superiore al 40 per cento del patrimonio della medesima Societa'.
(( 5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto legislativo, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente e' designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. )) 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1)) .
a) il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione; b) il Presidente della regione Veneto o un suo delegato; c) il Presidente della provincia di Venezia o un suo delegato; d) componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che conferiscono inizialmente, come singoli o cumulativamente, almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che assicurano un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attivita' della Fondazione non inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali. Fino alla determinazione del valore complessivo dei conferimenti al patrimonio, il conferimento iniziale dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.
2. Il presidente della Fondazione, i delegati di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e i designati di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, sono individuati tra personalita' di profilo culturale particolarmente elevato e con comprovate capacita' organizzative. )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1)) .
4. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, alla Societa' di cultura non puo' in ogni caso essere superiore al 40 per cento del patrimonio della medesima Societa'.
(( 5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto legislativo, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente e' designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. )) 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1)) .