Art. 14.
Prefetto
Il prefetto, quale organo ordinario di protezione civile:
1) cura la predisposizione del piano provinciale di protezione civile, avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri enti pubblici tenuti a concorrere al soccorso e all'assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi, riuniti in apposito comitato;
2) dirige, nell'ambito della provincia, i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e coordina le attivita' svolte da tutte le amministrazioni pubbliche, dagli enti e dai privati;
3) dispone l'attuazione, da parte delle forze dell'ordine, dei servizi straordinari di vigilanza e tutela richiesti dall'emergenza e provvede ad assicurare l'impiego, per le prime urgenti necessita', di reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri attrezzati anche per il soccorso pubblico;
4) chiede, se necessario, il concorso delle forze armate;
5) adotta provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilita' di alloggi, automezzi, altri mezzi di soccorso e manodopera mediante ricorso alle norme vigenti in materia;
6) cura gli adempienti connessi con l'istruzione, l'addestramento e l'impiego di volontari;
7) promuove iniziative, coordinandone l'attuazione, per l'informazione delle popolazioni in materia di protezione civile e sul comportamento che le popolazioni stesse devono tenere in situazioni di emergenza, in relazione anche alle previsioni contenute nelle relative pianificazioni.
Il prefetto, per l'esercizio delle funzioni di cui al n. 2) del precedente comma, si avvale della collaborazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici per l'organizzazione a livello provinciale e, se necessario, a livello comunale o intercomunale, di strumenti di coordinamento provvisori, per il tempo dell'emergenza, che assumono la denominazione, rispettivamente, di Centro di coordinamento soccorsi (CCS) e Centro operativo misto (COM).
Prefetto
Il prefetto, quale organo ordinario di protezione civile:
1) cura la predisposizione del piano provinciale di protezione civile, avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri enti pubblici tenuti a concorrere al soccorso e all'assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi, riuniti in apposito comitato;
2) dirige, nell'ambito della provincia, i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e coordina le attivita' svolte da tutte le amministrazioni pubbliche, dagli enti e dai privati;
3) dispone l'attuazione, da parte delle forze dell'ordine, dei servizi straordinari di vigilanza e tutela richiesti dall'emergenza e provvede ad assicurare l'impiego, per le prime urgenti necessita', di reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri attrezzati anche per il soccorso pubblico;
4) chiede, se necessario, il concorso delle forze armate;
5) adotta provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilita' di alloggi, automezzi, altri mezzi di soccorso e manodopera mediante ricorso alle norme vigenti in materia;
6) cura gli adempienti connessi con l'istruzione, l'addestramento e l'impiego di volontari;
7) promuove iniziative, coordinandone l'attuazione, per l'informazione delle popolazioni in materia di protezione civile e sul comportamento che le popolazioni stesse devono tenere in situazioni di emergenza, in relazione anche alle previsioni contenute nelle relative pianificazioni.
Il prefetto, per l'esercizio delle funzioni di cui al n. 2) del precedente comma, si avvale della collaborazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici per l'organizzazione a livello provinciale e, se necessario, a livello comunale o intercomunale, di strumenti di coordinamento provvisori, per il tempo dell'emergenza, che assumono la denominazione, rispettivamente, di Centro di coordinamento soccorsi (CCS) e Centro operativo misto (COM).