Articolo 5 - Convenzione della Legge 25 gennaio 1983, n. 40
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 marzo 1983
ARTICOLO 5.
(Portata della responsabilita).

1. Il vettore e' ritenuto responsabile del danno risultante da
perdite o deterioramenti subiti dalle merci o da ritardi di
consegna qualora l'evento causa di dette perdite, deterioramenti o ritardi si sia prodotto mentre le merci erano sotto sua custodia, ai sensi dell'articolo 4, salvo a dimostrare che da parte sua, dei suoi preposti o mandatari, sono state prese tutte e misure richieste dal caso onde evitare l'evento e le sue conseguenze.
2. Vi e' ritardo nella consegna allorche' le merci non sono state
consegnate al porto di sbarco previsto dal contratto di trasporto via mare nei termini di tempo espressamente pattuiti, o, in
mancanza di tale accordo, nei termini di tempo ragionevolmente
imposti ad un vettore scrupoloso considerate le circostanze di fatto.
3. L'avente diritto puo' considerare le merci perse, qualora esse
non siano state consegnate come prescritto all'articolo 4 nei 60
giorni successivi allo scadere del termine di consegna contemplato dal paragrafo 2 del presente articolo.
4. a) Il vettore e' ritenuto responsabile:
i) delle perdite o deterioramenti delle merci o dei ritardi di consegna dovuti ad incendio, qualora il richiedente dimostri che
l'incendio risulti da errore o negligenza del vettore, dei suoi preposti o mandatari;
ii) delle perdite, deterioramenti o ritardi di consegna che il richiedente dimostri esser dovuti ad errore o negligenza del
vettore, dei suoi preposti o mandatari, in merito ai provvedimenti che potevano essere ragionevolmente presi per spegnere l'incendio ed evitarne o attenuarne le conseguenze;
b) qualora un incendio a bordo della nave danneggi le merci, e
qualora l'attore oppure il vettore lo richieda, verra' condotta una
richiesta, conformemente alla prassi dei trasporti marittimi, onde accertare la causa e le circostanze dell'incendio, e copia del
rapporto redatto dal perito sara' messo a disposizione del vettore e dell'attore, su sua richiesta.
5. Trattandosi di trasporti di animali vivi, il vettore non e'
ritenuto responsabile di perdite, danni o ritardi di consegna
dovuti ai rischi particolari inerenti a questo genere di trasporti.
Ove il vettore attesti di essersi conformato alle istruzioni
relative agli animali affidatigli dal caricatore, e che,
considerate le circostanze di fatto, le perdite, i danni o il
ritardo sono imputabili a tali specifici rischi, perdite, danni o ritardi saranno imputati a dette specifiche cause, salvo provare
che perdite, danni o ritardi sono in parte o interamente
ascrivibili ad errore o negligenza del vettore, o di suoi preposti o mandatari.
Salvo che a titolo di avaria comune, il vettore non e'
ritenuto responsabile per le perdite, danni o ritardi di consegna dovuti alle disposizioni prese per salvare vite umane o alle misure ragionevolmente prese per salvare beni in mare.
Ove un errore o la negligenza del vettore, dei suoi preposti o
mandatari, abbia concorso con altra causa a provocare la perdita, il deterioramento o il ritardo nella consegna, il vettore e'
unicamente ritenuto responsabile di quella parte di perdita, danno o ritardo imputabile a suo errore o negligenza, purche' dimostri
qual e' la portata della perdita, danno o ritardo non ascrivibile a suo errore o negligenza.
Entrata in vigore il 5 marzo 1983