Articolo 25
NON DISCRIMINAZIONE
I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Gli apolidi residenti di uno Stato contraente non sono assoggettati in entrambi gli Stati contraenti ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali dello Stato in
oggetto che si trovino nella stessa situazione.
L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorcia ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo
Stato.
Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione, od obbligo ad essa relativo diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del
primo Stato.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o
denominazione.
Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano le disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. In particolare, l'espressione "disposizioni interne" comprende in ogni caso le disposizioni per le limitazioni della deducibilita' di spese ed altri oneri deducibili analoghi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente
ed imprese situate nell'altro Stato contraente.
NON DISCRIMINAZIONE
I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Gli apolidi residenti di uno Stato contraente non sono assoggettati in entrambi gli Stati contraenti ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali dello Stato in
oggetto che si trovino nella stessa situazione.
L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorcia ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo
Stato.
Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione, od obbligo ad essa relativo diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del
primo Stato.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o
denominazione.
Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano le disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. In particolare, l'espressione "disposizioni interne" comprende in ogni caso le disposizioni per le limitazioni della deducibilita' di spese ed altri oneri deducibili analoghi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente
ed imprese situate nell'altro Stato contraente.