Art. 29
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085)) ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276 , concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085)) ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276 , concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."