Articolo 6 del Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
Articolo 5Articolo 7
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26 luglio 2011
Art. 6. Limitazione del numero degli organismi
e trattamento reciproco 1. L'Amministrazione, quando agisce in applicazione degli articoli 4 e 5, autorizza o affida ad un organismo riconosciuto, che presenti istanza ai sensi dell'articolo 8, lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 4 e 5, fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9. L'amministrazione puo', in funzione di motivate esigenze, limitare il numero degli organismi da essa autorizzati o affidati.
Entrata in vigore il 26 luglio 2011
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